Un arma secreta para ricorso per cassazione



la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda .

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

Se il collegio della Settima Sezione ritiene sussistente la causa di inammissibilità emette ordinanza di inammissibilità; se invece impar ritiene esistente alcuna causa di inammissibilità restituisce gli atti alla sezione remittente con provvedimento di cui non è richiesta specifica motivazione.

L'obiettivo perseguito dal Legislatore della riforma (legge 103/2017), nel legittimare i soli patrocinatori cassazionisti alla redazione dei suddetti atti è stato duplice: per un verso, decongestionare le pendenze innanzi alla Corte di cassazione, indirizzando alla stessa solo quegli atti che siano redatti da professionisti abilitati e siano idonei a rifletterne il possesso di nozioni approfondite e di abilità espressive in coerenza con il contenuto di elevato tecnicismo giuridico del ricorso in cassazione; per altro verso, impedire la prassi elusiva della disposizione che ammette i soli patrocinatori iscritti all'albo speciale dei cassazionisti a redigere il ricorso per cassazione, nei casi in cui l'imputato si avvalga di difensore non abilitato, ma sottoscriva personalmente l'atto d'impugnazione.

Il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto. Tra disciplina nazionale, disciplina UE e legislatura internazionale

Il dibattito sul dilemma nullità-inesistenza impar è, ovviamente, limitato all’ambito delle notificazioni, riguardando anche altri atti processuali, anche se con riferimento alla notificazione la rilevanza è massima per gli effetti radicali che si ricollegano all’opzione per l’una o l’altra soluzione. Con riferimento all’ambito delle notificazioni, queste sezioni unite si sono interessate in tempi recenti (sentenza 29.10.2007, n. 22641) della questione concernente, in tema di contenzioso tributario, se sia inesistente o nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata all’Avvocatura dello stato e impar all’Agenzia delle Entrate, ed hanno concluso che la notifica è nulla, ponendo a fondamento il rilievo che impar può escludersi “l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all’Agenzia dal D.

nel considerare una prova in realtà inesistente o nell'omettere una prova presente nel compendio processuale, fare ricorso in cassazione purché l'errore sia in cargo di disarticolare il costrutto argomentativo della sentenza impugnata per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati e abbia comunque un oggetto definito e non opinabile

In questa sintesi, la scrittura del ricorso e la discussione orale rappresentano l’esercizio nel quale si misura il reale spessore di un difensore.

L'estremo formalismo che impronta il processo presso la Corte di Cassazione si coniuga con la mentalità analitica tipica di chi segue il Diritto ed il Rito del Lavoro.

La Cassazione Civile è l’organo supremo della giustizia in Italia, responsabile di garantire l’osservanza accurata e l’interpretazione uniforme della legge. La sua funzione principale è quella di preservare l’unità del diritto oggettivo nazionale e di regolare i conflitti di competenza e di attribuzione tra le diverse giurisdizioni.

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Impar v’è dubbio che l’alternativa tra inesistenza e nullità nell’ipotesi di notificazione del ricorso per Cassazione presso il domicilio eletto per il primo graduación, nell’ipotesi di contumacia nella fase di appello, debba trovare soluzione alla stregua di un criterio generale coerente, suscettibile di applicazione anche in ipotesi di altri vizi della notificazione e, più in generale, degli atti processuali.

Nella medesima linea dell’inesistenza della notificazione si pongono, poi, le decisioni 1100/2001 e 6187/2001 della 2^ sezione, le decisioni 6143/94 e 5025/2002 della sezione Lavoro, la decisione 9147/2007 Source della 1^ sezione. Va, peraltro, specificato che mentre nelle decisioni della 2^ sezione non vi era stata la nomina di nuovo difensore, sicchè la fattispecie è omologa a quella oggetto di scrutinio in questa, sede, nelle altre la situazione Cuadro caratterizzata dalla avvenuta nomina in appello di un nuovo e diverso difensore, fattispecie coincidente con quella oggetto della citata pronuncia n. 3947/87. Per contro, ricorso in cassazione la tesi della nullità della notificazione si rinviene nella sentenza n. 9249 del 1995, nella quale si assume a fondamento la distinzione “ontologica” tra elezione di domicilio e conferimento del mandato alle liti, impar negandosi che quest’ultimo esaurisce la sua validità nella período di giudizio per la quale è stato conferito, ma affermandosi che la prima “conserva la sua validità in relazione ad ogni stato e jerarquía del giudizio (genericamente menzionato come tale dall’art. 330 cod. proc. civ., comma 1, e non già in relazione alle articolazioni del medesimo nelle sue varie fasi), esplicando la diversa funzione (del tutto distinta dal conferimento della procura) di individuare il luogo che la parte ritiene più idoneo ai fini della conoscenza degli atti che le sono notificati”, con la conseguenza che “la notificazione del ricorso per cassazione ben può avvenire nel domicilio originariamente eletto dalla parte costituitasi nel giudizio di primo jerarquía, ma rimasta contumace in quello di appello, atteso che, da un lato, il suddetto domicilio costituisce singular dei luoghi oggetto delle previsioni alternativamente concorrenti di cui al primo comma dell’art.

violazione o falsa applicazione di norme di legge e dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro;

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